| STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ALFIERI
ART.1 – COSTITUZIONE e SEDE:
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in 10146 Torino – Corso Monte Grappa n.52, un’associazione sportiva dilettantistica non commerciale operante nel settore sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione “ASSOCIAZIONE SPORTIVA ALFIERI”. E’ facoltà esclusiva dell’Assemblea straordinaria trasferire, con apposita delibera, l’ubicazione dell’Associazione stessa.
L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
ART.2 – DURATA:
L’Associazione avrà durata fino al 2050, ma potrà essere prorogata o anticipata dall’Assemblea riunita in sede straordinaria.
ART.3 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE:
L’Associazione ha carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per il soddisfacimento d’ interessi collettivi. Inoltre l’Associazione si impegna ad osservare i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.
Essa, solo nei confronti dei propri soci e senza finalità speculative, si propone:
• lo sviluppo, la promozione, l’organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico;
• la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all’organizzazione ed al finanziamento dello sport dilettantistico;
• l’organizzazione e la gestione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport e quant’altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall’assemblea dei soci;
• la gestione tecnica ed amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri soci per lo svolgimento delle varie attività sportive.
L’attività sportiva anche e soprattutto quella finalizzata alla partecipazione ai campionati del Centro Sportivo Italiano viene esplicitata in ciascuna delle varie specialità fra quelle prescelte dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione può istituire periodici incontri di studio delle tecniche motorie e di approfondimento delle modalità di preparazione atletica, organizzare manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico-divulgativo destinati ai soli propri associati.
Scopo dell’associazione è anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e l’interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport.
Essa può stabilire contatti, a livello nazionale, con istituti ed organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.
Sono espressamente esclusi dallo scopo associativo finalità politiche e lucrative.
ART.4 – ATTIVITA’:
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione si propone di:
• promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
• possedere e/o gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
• organizzare e partecipare con i propri associati squadre sportive, campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
• indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
• promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
• gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali;
• esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e non, per autofinanziamento, osservando le normative fiscali ad esse relative;
• pubblicare giornali periodici;
• accettare in via meramente strumentale e non principale sponsorizzazioni e liberalità da parte di terzi.
• Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.
ART.5 – SOCI:
Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all’Associazione, ovvero essere soci, tutti coloro (persone fisiche e/o giuridiche) che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli. La durata della qualifica di Socio è annuale, dal 01 settembre al 31 agosto di ogni anno. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti gli associati maggiori d’età hanno, in egual misura, diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Vengono istituite tre tipologie di soci:
• SOCI “ORDINARI”: Sono coloro che verseranno l’apposita quota associativa, così
come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea, aderendo nel
contempo al presente statuto ed allo svolgimento delle attività associative;
• SOCI “SOSTENITORI”: Sono coloro che abbiano a versare o a mettere a
disposizione dell’associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo scopo di sostenere l’attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di “socio sostenitore” fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato che godrà degli stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria di soci;
• SOCI “JUNIORES”: Sono coloro che, non maggiorenni, verseranno l’apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto ed allo svolgimento delle attività associative, non potendo tuttavia esercitare direttamente il
diritto di voto, se non per mezzo di un genitore o di chi ne fa le veci.
ART.6 – AMMISSIONE SOCI:
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta (possibile anche quella verbale) ai componenti del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle delibere adottate dagli organi dell’Associazione. La qualifica di socio si assume con l’iscrizione nell’apposito libro soci, previa ammissione del Consiglio Direttivo e dietro rilascio di una tessera sociale.
ART.7 – QUOTA D’ISCRIZIONE:
I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Tali quote sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. E’ ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.
ART.8 – DIRITTI DEI SOCI:
La qualifica di socio da diritto a:
• partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
• partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e all’approvazione del rendiconto annuale;
• partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
ART.9 – OBBLIGHI DEI SOCI:
I soci sono tenuti:
• all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
• al pagamento della quota sociale;
• al rispetto reciproco di tutti i partecipanti all’associazione e dei loro pensieri.
ART.10 – RECESSO SOCI:
La qualifica di socio si perde al presentarsi di uno dei seguenti casi:
• in caso di dimissioni scritte e/o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo;
• per mancato versamento della quota associativa annuale;
• per causa di morte;
• per esclusione.
ART.11 – ESCLUSIONE DEI SOCI:
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
• che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
• che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
• che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;
• che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito.
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e questi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
Art.12 – PATRIMONIO:
Il patrimonio dell’Associazione Sportiva Alfieri è costituito:
• dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per il conseguimento degli scopi sociali, da avanzi di gestione e da eventuali somme aggiuntive;
• dai beni mobili ed immobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
• da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
• da tutto quant’altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire o destinare, in modo diretto ed indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo nei casi imposti dalla legge.
Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
ART.13 – ESERCIZIO SOCIALE:
L’esercizio economico/finanziario dell’Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati il quale dovrà approvarlo.
ART.14 – ORGANI:
Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea degli associati;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Vice Presidente;
• l’Amministratore.
ART.15 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI:
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dalla generalità dei soci. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
ART.16 – L’ASSEMBLEA ORDINARIA:
Essa delibera:
• sull’approvazione del bilancio annuale e si esprime sulla relazione consuntiva programmatica;
• sulla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente e dell’amministratore del Consiglio Direttivo;
• sull’approvazione degli eventuali regolamenti.
Ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. Può riunirsi, inoltre, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne viene fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/3 degli associati purché in regola con i versamenti delle quote associative. In tal caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.
ART.17 – L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA:
Essa delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori, sul trasferimento della sede e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
ART.18 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE:
La loro convocazione deve effettuarsi mediante invio di lettera indirizzata ai soci, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza o mediante messaggio di posta elettronica o tramite affissione di apposito “avviso di convocazione” in bacheca nei locali in cui vengono svolte le attività associative. In quest’ultimi due casi il termine di preavviso è di 20 (venti) giorni prima dell’adunanza e l’avviso di convocazione deve contenere con esattezza la data, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
ART.19 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEA:
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci presenti. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni. Le delibere dell’assemblea ordinaria sono valide a maggioranza assoluta dei voti.
L’Assemblea straordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione non necessita di un quorum costitutivo e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole del 60% degli associati presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente.
ART.20 – CONSIGLIO DIRETTIVO:
Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale e cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Esso è formato da un minimo di tre persone ad un massimo di 8 persone, elette la prima volta all’atto della costituzione dell’associazione, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto, che restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Vice Presidente e un Amministratore che sarà responsabile della documentazione e della parte contabile dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei membri. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta consegnata ad ogni partecipante che firmerà una copia originale per ricevuta o tramite affissione presso il locale della sede sociale, almeno 7 giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo dovrà, inoltre:
• curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
• redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
• compilare i regolamenti interni;
• stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
• deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
• nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
• compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
• deliberare l’importo delle quote associative annuali che potranno differenziarsi in ragione delle diverse categorie di soci e delle diverse discipline svolte.
ART.21 – PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE:
Il Presidente che viene eletto dall’Assemblea ordinaria ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, i suoi poteri vengono assunti dal Vice Presidente. Entrambi rimangono in carica per cinque anni e possono essere liberamente rieletti.
ART.22 – AMMINISTRATORE :
L’Amministratore viene eletto dall’Assemblea ordinaria e ha il compito di organizzare e gestire le varie discipline in tutte le loro parti, redigere i verbali delle riunioni e provvedere alla liquidazione delle spese verificandone la regolarità. Rimane in carica per cinque anni e può essere rieletto.
ART.23 – SCIOGLIMENTO:
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno il 60% degli associati presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, ricreativa e culturale.
ART.24 – NORME FINALI:
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
l Presidente Il Vice Presidente L’Amministratore
Seguono le firme dei responsabili tecnici e dei rappresentanti di squadra
Squadra di calcio: Squadra di pallavolo:
Il Responsabile tecnico Il Responsabile tecnico
I Rappresentanti I Rappresentanti |